Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 0051961 del 31 dicembre 2022, con cui sono state aggiornate le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19.

CASI CONFERMATI COVID

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS–CoV–2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

E’ obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS–CoV–2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars–Cov–2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS–CoV–2.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.