Nel sottosoglia è possibile utilizzare le procedure ordinarie al posto di procedure di affidamento e aggiudicazione specificatamente indicate dal legislatore con l’articolo 50 del Codice Appalti.
E’ quanto ha disposto Anac, con parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024, rispondendo ad un quesito di un’amministrazione di un’area di ricostruzione post sisma.
Anac è stata chiamata a fornire il proprio parere sulla possibilità o meno di utilizzare, nel sottosoglia comunitario, procedure di aggiudicazione maggiormente articolate (le procedure ordinarie) in luogo di quelle indicate dal legislatore ovvero procedimenti (nel caso dell’affidamento diretto) e procedure (nel caso della procedura negoziata) maggiormente semplificate.