Il c.d. “Decreto Lavoro” – decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – contiene, tra le altre, misure di incentivazione all’occupazione giovanile.

In particolare, l’articolo 27, comma 1, del provvedimento citato riconosce ai datori di lavoro privati che ne facciano domanda un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani:

  1. che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  2. che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (c.d. «NEET»: Not [engaged in] Education, Employment or Training);
  3. che siano registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG).

Come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, tale incentivo spetta – nei limiti delle risorse disponibili – per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

Con decreto n. 189 del 19 luglio 2023 (All. 1), l’ANPAL, ha effettuato la ripartizione su base regionale delle risorse economiche destinate a finanziare l’incentivo.

Con l’articolo 4 del medesimo decreto, ANPAL ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti circa l‘ambito di applicazione della misura, specificando che la sua fruizione deve avvenire in conformità della disciplina di cui al Regolamento UE n. 651/2014, che definisce le caratteristiche dei c.d. “lavoratori svantaggiati”.

In specie, Anpal ha chiarito che l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti di cui all’art. 27 del Decreto Lavoro, sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

  1. il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
  2. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, 16 novembre 2022, n. 327, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

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Le disposizioni operative per richiedere e ottenere l’incentivo sono state successivamente fornite dall’INPS con la Circolare n. 68 del 21 luglio 2023 (All. 2): secondo la stessa, le imprese interessate dovranno presentare domanda utilizzando il modulo di istanza on-line “NEET23”, che sarà reso disponibile sul portale istituzionale dell’Istituto (www.inps.it) a partire dal 31 luglio 2023.

Quanto ai rapporti di lavoro incentivati l’Istituto ha chiarito che, nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Circa le condizioni per beneficiare del nuovo incentivo all’assunzione l’INPS ha ulteriormente precisato che il suo riconoscimento è subordinato:

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La Circolare n. 68/2023 fornisce utili chiarimenti anche in merito alla misura dell’incentivo ed al coordinamento delle nuove misure agevolative con altri incentivi.

Relativamente a tale ultimo profilo, la circolare conferma che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 27, in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’incentivo in esame è in ogni caso espressamente cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).

Si tratta, come noto, dell’esonero riconosciuto – per il periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2023, relative a soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

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Meritano di essere infine segnalate le precisazioni dell’INPS sul procedimento di ammissione all’incentivo.

Prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET23”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale istituzionale www.inps.it. dal prossimo 31 luglio.

Contestualmente dovrà dichiarare, ai sensi del D P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di accesso alla misura.

Ulteriori adempimenti sono richiesti al datore di lavoro nel caso in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta: entro sette giorni di calendario, ha infatti l’onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Al riguardo, l’INPS precisa che i termini previsti per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione – con contestuale domanda di ammissione all’incentivo – sono perentori: la loro inosservanza determinerà, pertanto, la perdita degli importi precedentemente prenotati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

Il rispetto di tali adempimenti ha carattere essenziale per l’Istituto: la circolare precisa che, anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, INPS e ANPAL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in esame.

All.1_https://www.assistal.it//wp-content/uploads/2023/07/All.1_D.C.S.-n.-189-del-19-luglio-2023-1.pdf

All.2_https://www.assistal.it//wp-content/uploads/2023/07/All.2_Circolare-numero-68-del-21-07-2023.pdf