Con proprio Messaggio n. 980 del 9 marzo 2023 in via di pubblicazione sul sito istituzionale, l’INPS ha recentemente fornito utili chiarimenti in merito all’istruttoria della CIGO, del FIS e dei Fondi solidarietà di cui all’articolo 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Contenuto Riservato ai Soci ASSISTAL

(esegui il log-in per accedere al contenuto)

[privacy hide-if=”logged-out”]

Con l’atto in commento l’Istituto torna, tra l’altro, sul rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del citato Decreto, ribadendo che nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa l’obbligo di comunicazione e di prova dell’informativa nonché della (eventuale) consultazione sindacale a carico dei datori di lavoro rileva ai fini della procedibilità della domanda.

Con particolare riguardo agli eventi oggettivamente non evitabili (Eventi EONE, quali gli eventi meteorologici, ndr), il Messaggio in commento precisa, inoltre, che la comunicazione ex articolo 14 può essere successiva alla presentazione della domanda, non essendo previsto un termine per l’adempimento.

Diversamente, per gli eventi non qualificati come Eone la comunicazione deve essere sempre preventiva rispetto all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dovendosi considerare la data di effettivo inizio sospensione o riduzione o, in mancanza, quella di inizio del periodo di cassa integrazione.

Il Messaggio, cui si rimanda per una integrale lettura, fornisce infine ulteriori indicazioni sulla relazione tecnica da allegare alla domanda ex articolo 2 del D.M. n. 95442/2016.

[/privacy]